Con le sentenza n. 10858/2014 e n.28220/2016 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito in via definitiva i presupposti su cui si fonda l'usucapione del parcheggio condominiale, nonchè la fattispecie dell'usucapione delle altrui aree destinate al parcheggio. Affinchè scatti il diritto non è necessario il solo possesso in via continuativa del bene per 20 anni, così come contemplato dal codice, ma anche l'utilizzo dello stesso con carattere di esclusività. L'esclusività si realizza attraverso una serie di condotte lecite, (es. recinzione dell'area con paletti o catena con lucchetto), tali da impedire ad altri l'utilizzo del bene. Secondo la Corte solo questa tipologia di comportamenti risulterebbe pertanto rilevante, al fine di escludere terzi dall'utilizzo dell'area destinata al parcheggio e non anche la semplice sosta per un determinato periodo di tempo sempre nello stesso luogo, dove non esistono opere permanenti e stabili.
GPS 2026 / 2028 – Come inserire entro il 16 marzo 2026 il TFA estero in corso di svolgimento
Il 16 febbraio 2026 è stato emanato il DM n. 27 che apre la piattaforma per le domande di inserimento nelle GPS per il biennio 2026 - 2028 L’Art. 7, quarto comma, lettera e/ del DM 16 febbraio 2026 n. 27 dispone che: Possono altresì essere inseriti con riserva nella...



