La Corte d'Appello di Roma ha ribadito con ordinanza del 13 luglio 2016 il principio secondo il quale in materia di controversia di lavoro, la tutela posta ex art.700 c.p.c circa l'adozione di provvedimento sospensivo d'urgenza della sentenza di primo grado, sia consentita solo in presenza di determinati elementi, ovvero quando la semplice lettura della stessa, evidenzi l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda, respinta per un macroscopico errore, altresì quando risultino elementi obiettivi nuovi o, comunque, oggettivamente ignorati.
UN PASSO AVANTI DEL MINISTERO NEL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI
ACCESSO AI PERCORSI ABILITANTI DI FORMAZIONE DEI DOCENTI Con l'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Università 22 aprile 2024 n. 621, è stato espressamente previsto che "I candidati in possesso di titolo di studio NON ABILITANTE conseguito all’estero, sono ammessi a...