GPS 2023/2024 – PRIME CONSIDERAZIONI SUL D.L. 22 APRILE 2023 N. 44

Apr 25, 2023 | News

Sabato 22 aprile 2023 è stato pubblicato il d.l. 22 aprile 2023 n. 44 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche“. L’articolo che ci interessa è l’art. 5 che introduce Disposizioni in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del merito, e in particolare i commi da 5 a 9 e, per quanto riguarda i titoli esteri, i commi da 13 a 18. I commi da 5 a 9 prevedono un piano straordinario di immissione in ruolo degli insegnati di sostegno, dopo l’esaurimento dei posti disponibili ai sensi della legislazione vigente, che si attua mediante la sottoscrizione di un contratto dapprima a tempo determinato, che vale quale anno di prova, e che poi, in caso di positivo superamento dell’anno di prova, viene trasformato in contratto a tempo indeterminato, ma tale disposizione è applicabile solo per chi è inserito a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi; quindi solo per chi ha effettuato il TFA in Italia, oppure

Il comma 13 dispone che “Per l’anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze … con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso”. E il successivo comma 14 prevede che “sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie”.

Quindi, chi ha il titolo estero in attesa di riconoscimento può lavorare dalla fascia degli abilitati (prima quindi della seconda fascia e delle fascia degli abilitati), ma solo in coda, e quindi solo sugli eventuali posti residui.

Il che significa in concreto che non potrà lavorare, o potrà lavorare con estrema difficoltà, visto che oramai la prima fascia è satura di docenti che hanno conseguito il TFA in Italia, soprattutto in alcune province.

Il comma 15 dice che se nel corso dell’incarico il titolo viene riconosciuto, il contratto prosegue fino al termine, ma se interviene il rigetto, il contratto è immediatamente risolto. Il comma 16 esclude espressamente che i possessori di titolo estero possano accedere al ruolo (quindi solo contratti a tempo determinato). Ma il comma 17 corregge il tiro consentendo a chi sarebbe stato in posizione utile per il ruolo nell’A.S. 2023/2024, di completare le procedure dell’anno di prova e di essere inserito a tempo indeterminato a decorrere dall’anno scolastico successivo al riconoscimento del titolo. Il comma 18, infine, autorizza il Ministero dell’Istruzione ad avvalersi del CIMEA per le procedure di ricomopscimento del titolo estero, con una dotazione finanziaria di 1.460.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Ma il CIMEA (Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche) non ha le strutture, e il fatto che gli vengano assegnati tre anni, significa che sul riconoscimento dei titoli passerà ancora troppo tempo, mentre dobbiamo pretendere che il riconoscimento avvenga sempre nei 120 giorni assegnati dalla legge.

Che cosa possiamo fare ? un decreto legge è una norma provvisoria e deve essere convertita in legge dal parlamento entro 60 giorni. Faremo quindi presentare ai tanti parlamentari che ci stanno aiutando degli emendamenti, che potranno essere esaminati, a meno che il Governo non ponga la fiducia sulla legge di conversione, e quindi ne imponga la conversione, senza discussione in parlamento. Se entro il 21 giugno 2023 il decreto non viene convertito in legge, decade.

Per il resto, il decreto legge è un atto avente forza di legge, cioè una legge dello Stato, e non può essere impugnata davanti al TAR o al Giudice del Lavoro. Solo la Corte Costituzionale la può annullare, ma non è possibile adire in via diretta la Corte Costituzionale. Solo un Tribunale può sottoporre alla Corte costituzionale l’esame di legittimità costituzionale di una norma. Noi abbiamo attualmente un centinaio di ricorsi pendenti contro l’O.M. 112/2022, sia dinanzi al Giudice Amministrativo che dinanzi al Giudice del Lavoro. Quindi a partire da oggi presenteremo in ciascuno di questi ricorsi, dal TAR Lazio al Consiglio di Stato, dal Tribunale di Milano a quello di Palermo; da quello di Bari a quello di Sassari, passando per l’Aquila, Pescara e Roma, una eccezione di costituzionalità della norma, chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, facendo valere come precedente la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 19 febbraio 2011 che ha già dichiarato incostituzionale l’inserimento in coda nelle graduatorie scolastiche: si trattava di una fattispecie diversa, ma il principio è lo stesso. Siamo certi che tra i circa 100 giudici che esamineranno l’istanza, ce ne sarà almeno uno che ci darà ragione.

Ci siamo mossi subito e siamo certiche qualcosa otterremo. Un caro saluto a tutti

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