Il TAR Lazio, Sez. III, con ordinanza 14 maggio 2019 n. 2799, in accoglimento di un ricorso con istanza cautelare promosso dallo Studio, ha statuito la legittimità della “immatricolazione, senza necessità di superamento del test di primo accesso, in anno successivo al primo della facoltà di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria” e ciò con riferimento agli “studenti che abbiano conseguito crediti formativi spendibili anche presso detta Facoltà, benché acquisiti in corsi di studi differenti, in precedenza avviati sul territorio nazionale”.
UN PASSO AVANTI DEL MINISTERO NEL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI
ACCESSO AI PERCORSI ABILITANTI DI FORMAZIONE DEI DOCENTI Con l'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Università 22 aprile 2024 n. 621, è stato espressamente previsto che "I candidati in possesso di titolo di studio NON ABILITANTE conseguito all’estero, sono ammessi a...