IL CONSIGLIO DI STATO RICONOSCE ESPRESSAMENTE I TITOLI SPAGNOLI SUL SOSTEGNO

Apr 21, 2023 | News

Con quattro ordinanze emesse oggi 21 aprile 2023 n. 1636, 1637, 1638 e 1639/2023, su ricorso degli Avvocati Francesco Vannicelli e Biancamaria Celletti, il Consiglio di Stato, Sez. VII, Presidente Contessa, relatore Valentini, in continuità con le più recenti pronunce del TAR Lazio, ha PER LA PRIMA VOLTA espressamente esteso i prinicìpi dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 29 dicembre 2022 anche ai titoli per la specializzazione degli insegnanti di sostegno conseguiti in SPAGNA.

Richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria, le ordinanze del Consiglio di Stato affermano che “Il principio di diritto affermato con tale decisione – ancorché riferita a titoli conseguiti in altro Stato parte dell’Unione Europea – nella parte in cui statuisce che “spetta al ministero competente verificare se e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”, non consente di motivare un provvedimento di diniego attraverso la valutazione meramente nominalistica del titolo ovvero la mera valutazione dell’identità della formazione tra i due Paesi membri, senza una verifica in concreto, attraverso un’adeguata analisi comparata, della corrispondenza tra la formazione svolta e quella richiesta in Italia per l’accesso alla professione, alla luce delle conoscenze acquisite e delle esperienze concretamente svolte, ferma restando l’eventuale prescrizione di misure compensative”.

Viene quindi espressamente affermato per la prima volta anche dal Consiglio di Stato, che il Ministero dell’Istruzione non può negare il riconoscimento dei titoli spagnoli “attraverso la valutazione meramente nominalistica del titolo”e nemmeno effettuando “la mera valutazione dell’identità della formazione tra i due Paesi membri”, ma deve effettuar “una verifica in concreto, attraverso un’adeguata analisi comparata, della corrispondenza tra la formazione svolta e quella richiesta in Italia”.

Non può più quindi negarsi il riconoscimento di validità dei titoli di specializzazion sul sostegno conseguiti in Spagna con la sola constatazione della diversità tra la figura dell’insegnante di sostegno in Spagna rispetto all’Italia.

Un importante e definitivo passo avanti sul riconoscimento dei titoli spagnoli.

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