Si comunica che il TAR Lazio, con decreto cautelare n. 4528/2021 del 1° settembre 2021 ha così disposto: “Ritenuto di non conformarsi ai precedenti decreti monocratici richiamati da parte
ricorrente atteso che non è data individuare la sussistenza dei presupposti di cui all’art.56 cpa in quanto la mancata concessione delle richieste misure monocratiche cautelari non pregiudica minimamente tutti gli effetti anche quelli ripristinatori di un’eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell’istanza cautelare”.
In altre parole, poiché le supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico possono essere assegnate entro il 31 dicembre 2021 (come stabilito dall’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. 25187 del 9 agosto 2021), secondo il TAR Lazio non c’è motivo di definire oggi l’istanza cautelare con provvedimento presidenziale, ben potendo essere discussa la questione in sede collegiale alla prima udienza utile del 5 ottobre 2021.
Il problema è infatti diverso: chi era stato escluso dagli elenchi aggiuntivi prima del 21 agosto 2021 (termine ultimo per presentare la domanda di attribuzione incarichi) ha ottenuto un decreto cautelare dal TAR ai fini della presentazione della domanda entro il 21 agosto 2021; chi invece è stato escluso dal 20 agosto 2021 in poi, o è stato scavalcato in graduatoria, ha comunque tempo sino al 31 dicembre 2021 per ottenere il reinserimento in graduatoria e l’attribuzione dell’incarico. E quindi il TAR preferisce esaminare la questione in sede collegiale.
Non è quindi un cambio di orientamento dal TAR Lazio, ma una decisione diversa su posizioni diverse che si sono create per le modalità diverse con le quali gli Uffici Scolastici Provinciali hanno agito.
Siccome il Presidente del TAR Lazio, Sez. III bis, ha dichiarato espressamente che “la mancata concessione delle richieste misure monocratiche cautelari non pregiudica minimamente tutti gli effetti anche quelli ripristinatori di un’eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell’istanza cautelare”, dobbiamo confidare nell’accoglimento dell’istanza cautelare del 5 ottobre 2021, per poi richiede “a ritroso” (e cioè con effetto ripristinatorio) l’attribuzione del posto che sarebbe spettato a ciascun ricorrente, anche in caso di scavalcamento da parte di altri soggetti inseriti in posizione inferiore in graduatoria.
Francesco Vannicelli
Biancamaria Celletti