GPS 2022 – ABILITATI ALL'ESTERO – ESITO APPELLI CAUTELARI AL CONSIGLIO DI STATO

Set 2, 2022 | Senza categoria

Sono state pubblicate nelle ultime ore le ordinanze cautelari del Consiglio di Stato.
Dei 10 appelli proposti, tre sono stati accolti ai sensi dell’art. 55, comma 10, CPA (Codice Processo Amministrativo) ai soli fini della trasmissione al TAR del Lazio per la fissazione dell’udienza di discussione.
Altri sette appelli, assegnati a diverso Giudice Relatore, il Consigliere Maurizio Antonio Pasquale Francola, sono stati invece respinti con una articolata motivazione, che anziché pronunciarsi sui motivi d’appello proposti dallo Studio Legale Vannicelli Cinquemani Celletti & Malossini, ha rigettato l’istanza cautelare proposta in primo grado, con diversa motivazione.
Nella motivazione si legge – limitandosi alla sola parte di interesse – “la previsione dell’ordinanza ministeriale impugnata, secondo cui il conferimento dell’incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall’effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art.97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento … delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea”
Ed aggiunge, interpretando la ratio dell’Ordinanza 112/2022 “tale previsione è finalizzata a prevenire il possibile grave nocumento che si potrebbe prospettare sia nei riguardi degli alunni coinvolti (??!!), sia nei confronti degli altri docenti concorrenti iscritti (senza riserva) in graduatoria, qualora a questi ultimi fossero preferiti per il conferimento del conteso incarico di docenza soggetti che, poi, si rivelassero, in realtà, in possesso di un titolo non idoneo”.
L’appello cautelare viene quindi respinto in quanto “infondato, sebbene con diversa motivazione”.
Peraltro, nelle premesse iniziali, il Consiglio di Stato solleva anche dubbi sulla giurisdizione “trattandosi di controversia nella quale parte ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti generali adottati dall’amministrazione e, al tempo stesso, agisce a tutela non dell’interesse legittimo all’inserimento in graduatoria, ma del diritto soggettivo al riconoscimento dello status di idoneo alla stipula di rapporti di lavoro di pubblico impiego contrattualizzato a tempo determinato, in quanto già collocato in graduatoria”.
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IN SINTESI, mentre il TAR Lazio si era limitato a rilevare l’assenza di danno in mancanza di pubblicazione delle graduatorie, il Consiglio di Stato (limitatamente alle cause assegnate al Consigliere Francola) ha riscritto la motivazione del rigetto in termini molto più ampi e profondi.
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Molte cose si potrebbero dire sul contenuto di questo provvedimento di rigetto. Ci limitiamo a sottolineare che SUBORDINARE LA POSSIBILITA’ DI ASSUMERE INCARICHI DI INSEGNAMENTO ALL’EFFETTIVO RICONOSCIMENTO DEL TITOLO E’ UNA PRETESA VERGOGNOSA, sapendo che molti dei ricorrenti da anni attendono la risposta alla loro domanda di riconoscimento, e i pochi abilitati che hanno conseguito il riconoscimento, hanno dovuto intraprendere faticose azioni giudiziarie per ottenere una risposta del ministero
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Non resta che insistere sulla indubbia fondatezza delle nostre posizioni, discutendo i motivi aggiunti mercoledì 7 settembre 2022 dinanzi al TAR Lazio, sottolineando ancora una volta che, mettendo da parte migliaia di docenti specializzati all’estero, le nostre cattedre saranno assegnate a docenti privi di specifica preparazione all’insegnamento.

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