Con sentenza n. 5803 del 16 marzo 2018, il Tribunale civile di Roma II sez., nella persona del Giudice Dott.ssa Matilde Carpinella, ha deciso nel merito circa i controversi profili delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ritrattista e caricaturista a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina del ” Regolamento per lo svolgimento delle attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale” con delibera n. 21 del 2 maggio 2017 che prevede l'indizione di una procedura selettiva apposita, mediante avviso pubblico, che si conclude con l'approvazione della graduatoria ed il rilascio delle suddette concessioni.
Nel caso di specie, al ricorrente, di già in possesso di ordinanza sospensiva del Tar Lazio, che lo autorizzava al prosieguo dell'esercizio della propria attività di pittore e ritrattista, veniva comminata sanzione pecuniaria e disposto contestuale sequestro amministrativo delle stampe pittoriche su tela, poiché sprovvisto dei requisiti richiesti per la legittima occupazione di suolo pubblico a seguito del summenzionato Regolamento.
Il Giudice ha tuttavia ribadito a chiare lettere che “sebbene vi sia stata l'adozione del Regolamento da parte di Roma Capitale, i criteri e le modalità di scelta degli operatori del settore, possono ritenersi determinati soltanto in astratto, essendo richiesta, per la loro concreta attuazione, il Bando per le nuove assegnazioni e l'approvazione della graduatoria definitiva: ne discende che nelle more, il ricorrente è legittimato alla prosecuzione della sua attività in forza dell'ordinanza del Tar Lazio, di già in suo possesso, disponendo altresì l'annullamento della confisca”
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