Il 16 novembre 2022 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato terrà udienza per pronunciarsi su un'interpretazione unica relativa il riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento, sia su materia che su sostegno, conseguiti all’estero con particolare riferimento alla Romania.
La settima Sezione del Consiglio di Stato, infatti, con ordinanza 27 giugno 2022 n. 5310, emessa su ricorso dello Studio Legale Vannicelli Cinquemani Celletti & Malossini, ha rimesso in discussione la validità della nota del Ministero dell’Istruzione del 2 aprile 2019, secondo la quale il percorso di abilitazione svolto in Romania era condizione “necessaria, ma non sufficiente” per svolgere la funzione di insegnante in Romania, e quindi per il suo riconoscimento in Italia, ed ha chiesto una pronuncia dell'Adunanza Plenaria.
Secondo la nota ministeriale 2 aprile 2019, ai fini dell’insegnamento in Romania (sia su materia che su sostegno) era necessario che il docente italiano avesse svolto in Romania anche il percorso della scuola superiore. Tale nota è stata dichiarata illegittima sia dal TAR che Consiglio di Stato (tra le tante, si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2022 n. 4422, su ricorso dello Studio Legale Vannicelli Cinquemani Celletti & Malossini); è stato precisato che fosse sufficiente il riconoscimento della laura italiana in Romania, effettuata del CNRED (National Center for Recognition and Equivalence of Diplomas) e lo svolgimento del percorso formativo psicopedagogico, per essere abilitati all’insegnamento. In seguito a queste e altre sentenze, il Ministero dell’Istruzione a partire dall’11 aprile 2022 ha emesso numerosi decreti di riconoscimento, anche per la specializzazione sul sostegno.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ora dovrà esprimersi sulla validità del titolo estero, valutando in particolare se il titolo conseguito all’estero per l’insegnamento su materia o di specializzazione sul sostegno è valido in Romania ai fini dell’esercizio della professione di docente.
A tal proposito ricordiamo che:
– al termine del percorso abilitante svolto in Romania, l’autorità competente (l’Università per il sostegno, e il Ministero per la materia) rilascia un certificato nel quale si legge espressamente che viene riconosciuto il diritto insegnare nelle scuole Rumene (adeverinta finale), presupposto necessario per il riconoscimento della professione docente negli stati dell’UE senza eccezione per l’Italia;
– a conclusione del percorso di abilitazione e specializzazione su sostegno l’università rumena attesta il livello di qualifica ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo la quale, all’art.13 prevede che il riconoscimento di un titolo professionale conseguito in uno Stato membro ospitante è subordinato al possesso di una attestazione di qualifica professionale rilasciata dall’autorità competente presso tale Stato;
– gli abilitati in Romania risultano, dunque, in possesso di tutti i requisiti necessari al riconoscimento considerando che in Romania la legge 1/2011 sull’Istruzione ha conferito alle Università la competenza istituzionale al rilascio della documentazione attestante la qualifica professionale di docente sia su materia che su sostegno.
Data la rilevanza del tema affidato all’Adunanza Plenaria, suggeriamo di proporre un atto di intervento “ad opponendum” rispetto alle posizioni del Ministero dell’Istruzione e i suoi appelli. Sarebbe infatti opportuno che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato prenda cognizione dell’alto numero di docenti italiani abilitati in Romania, e sulla necessità del riconoscimento dei loro titoli ai fini di un pieno inserimento nella scuola italiana.
Chi volesse aderire, può contattare lo Studio inviando una mail studio@vannicellicinquemani.it per concordare la sottoscrizione della procura alle liti. Il costo per l’intervento può essere contenuto in € 40, comprensivo di aliquote fiscali.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento