Il Giudice del Lavoro di Lucca accoglie in via d’urgenza il ricorso di una Dirigente Scolastica con una figlia di 9 mesi, disponendone l’assegnazione presso la residenza in Campania ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 sulla tutela della maternità (Assegnazione provvisoria)
Con ordinanza del Tribunale di Lucca emessa in data odierna su ricorso dello Studio Legale Vannicelli Cinquemani Celletti & Malossini, nel procedimento R.G. 936/2026, il Giudice del Lavoro Dott.ssa Antonella De Luca ha accolto la richiesta di assegnazione provvisoria di una dirigente scolastica residente in Campania, ma assegnata a una scuola di Lucca, ritenendo che l’assegnazione temporanea di cui all’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 a tutela della maternità, prevalga su ogni altra misura di mobilità interregionale.
Afferma l’ordinanza “la norma richiamata dalla ricorrente consente al pubblico dipendente, genitore con figli minori fino a tre anni di età, di richiedere l’assegnazione, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, e dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 99/24 anche verso una sede ubicata nella stessa provincia o regione in cui è fissata la residenza della famiglia, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione; la stessa disposizione precisa che l’eventuale dissenso deve essere motivato, comunicato all’interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato ormai – dopo la modifica apportata dall’art. 14, comma 7, della L. n. 124 del 2015 – a casi o esigenze eccezionali. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito (v. TAR Parma n. 262/2016, Trib. Firenze n. 335/2016 e le altre più recenti pronunce prodotte dalle parti), l’art. 42 bis cit. ha introdotto nel nostro sistema una misura specifica a tutela e sostegno della paternità e maternità che si applica anche al settore scolastico, implica interessi costituzionalmente rilevanti e deve essere bilanciata con le esigenze, altrettanto meritevoli di tutela, delle amministrazioni pubbliche; il beneficio in questione non costituisce, quindi, un diritto incondizionato del dipendente-genitore, essendo l’assenso rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale delle amministrazioni coinvolte, che possono tuttavia negarlo solo per ragioni oggettive, chiaramente espresse, di carattere non ordinario”.
L’ordinanza del Giudice di Lucca ha conclusivamente così disposto “ordina alle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all’assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, della ricorrente presso una sede dirigenziale scolastica vacante e disponibile nella Regione Campania”.
Viene quindi stabilito in maniera chiara che la norma di cui all’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 a tutela della maternità (figlia minore di anni tre) si applica anche al settore scolastico, e nella specie al settore dirigenziale, con prevalenza sulle altre procedure di trasferimento o mobilità.




