È stata appena pubblicata la sentenza della Corte Europea di Giustizia 20 novembre 2025 nel giudizio di rinvio C-442/24. La Corte si è pronunciata in pubblica udienza, sulla base delle memorie che lo Studio aveva depositato nel 2024.
Questo il dispositivo: “Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non impongono allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame di una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in detto Stato”.
Ma la sentenza aggiunge “Tuttavia, lo Stato membro ospitante resta libero, se del caso, di tener conto di un siffatto titolo nell’ambito della procedura di valutazione comparativa menzionata al punto 29 della presente sentenza”.
SOSTANZIALMENTE NON CAMBIA NULLA
Infatti, se il titolo non è abilitante nello Stato membro in cui viene erogato, può essere comunque valutato dallo Stato italiano.
Questo peraltro è lo stesso orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato numero 22 del 29 dicembre 2022, oltre che l’orientamento del governo italiano nel momento in cui ha standardizzato per legge le misure compensative attraverso il percorso integrativo INDIRE.




