Il TAR Lazio, Sez. III, con ordinanza 14 maggio 2019 n. 2799, in accoglimento di un ricorso con istanza cautelare promosso dallo Studio, ha statuito la legittimità della “immatricolazione, senza necessità di superamento del test di primo accesso, in anno successivo al primo della facoltà di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria” e ciò con riferimento agli “studenti che abbiano conseguito crediti formativi spendibili anche presso detta Facoltà, benché acquisiti in corsi di studi differenti, in precedenza avviati sul territorio nazionale”.
Dirigenti Scolastici: prevale la tutela della maternità nei trasferimenti interregionali
Il Giudice del Lavoro di Lucca accoglie in via d'urgenza il ricorso di una Dirigente Scolastica con una figlia di 9 mesi, disponendone l'assegnazione presso la residenza in Campania ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 sulla tutela della maternità...



