Il nostro Studio Legale d’intesa con Agenzia Formativa e tanti docenti abilitati all’estero ha già impostato il ricorso al TAR per l'impugnazione dell'Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022 prot. n. 112, con particolare riferimento all'art. 7, comma 4, lettera e, laddove è scritto “L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”. Tale inciso appare infatti viziato da eccesso di potere per disparità di trattamento con le precedenti norme regolatrici degli incarichi di supplenza, nonché gravemente lesivo della disciplina sul riconoscimento reciproco dei titoli conseguiti a livello comunitario. Chi è interessato a ricevere informazioni o ad aderire al ricorso deve compilare il form nella sezione “contatti” del nostro sito
Dirigenti Scolastici: prevale la tutela della maternità nei trasferimenti interregionali
Il Giudice del Lavoro di Lucca accoglie in via d'urgenza il ricorso di una Dirigente Scolastica con una figlia di 9 mesi, disponendone l'assegnazione presso la residenza in Campania ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 sulla tutela della maternità...



