NOTA SULLA SENTENZA DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 22 DEL 29 GENNAIO 2022

Gen 16, 2023 | Senza categoria

Qui il video pubblicato su Youtube https://youtu.be/FHjGu6y1ARM 

Come richiesto da molti dei nostri assistiti, desideriamo commentare il contenuto della sentenza emessa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 29 dicembre 2022, suggerendo alcune indicazioni operative a chi ho svolto i percorsi formativi all’estero, e non ha ancora ottenuto il riconoscimento formale da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La sentenza dell’Adunanza Plenaria ha affermato in sintesi che il Ministero non può negare il riconoscimento del titolo agli insegnanti abilitati all'estero, sia sulla materia che sul sostegno.
In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno dichiarato, anche con riferimento agli insegnanti di sostegno, che “il provvedimento di rigetto dell'istanza adottato dal Ministero sia illegittimo per difetto di motivazione in quanto si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero con (lo Stato Estero) sulle modalità di erogazione del servizio pubblico dell'insegnamento di sostegno”.
Il che significa che, al di là delle differenze tra le figure professionali nei vari paesi europei “spetta al Ministero dell’Istruzione verificare …. che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato …, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino … le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia, salva l'adozione di … proporzionate misure compensative”.
I principi dell’Adunanza Plenaria, seppur affermati con riferimento alla Romania e alla Bulgaria, valgono espressamente per tutti i titoli conseguiti nell’ambito dell’Unione Europea.
Questo principio si presta tuttavia ad una duplice lettura.
Da un lato quella condivisa da noi Avvocati del settore, secondo i quali il riconoscimento del titolo, in presenza di un percorso valido che consiste in un numero di ore di formazione e di tirocinio pari a quello del TFA Italiano, e di un esame finale, è un atto dovuto.
Dall’altro quello dell’Amministrazione, che traspare da alcune dichiarazioni rilasciate sui siti specializzati, secondo la quale l’Adunanza Plenaria non ha sancito principi nuovi, e che il Ministero deciderà caso per caso. Tant’è vero che nel gennaio 2023, benché fosse già stato reso noto il contenuto della sentenza dell’Adunanza Plenaria, il Ministero ha emanato altri provvedimenti di diniego di riconoscimento del titolo, di contenuto identico a quelli emanati in precedenza. Quasi che l’Adunanza Plenaria non si fosse mai pronunciata.
Le due letture non sono necessariamente in contrapposizione tra loro. Ma quello che possiamo affermare senza timore di essere smentiti è che la sentenza dell’Adunanza Plenaria costituisce un nuovo punto di partenza dal quale non si può prescindere, e dal quale partirà un procedimento nuovo e certamente più snello, per il riconoscimento dei titoli esteri, da qualsiasi paese dell’Unione Europea provengano.
Che cosa possiamo fare adesso? Ci sono due azioni da porre in essere: una politica e una giudiziaria.
L’azione politica è un’azione di sensibilizzazione del potere politico (Governo e Parlamento) e del potere amministrativo (Ministero) che mira da un lato all’accelerazione del procedimento di riconoscimento del titolo, dall’altro alla modifica dell’art. 7, comma 4, lettera E) del Decreto 112/2022 che regola la formazione delle GPS per l’attuale ed il prossimo anno scolastico, impedendo a possessori di titolo estero in attesa di riconoscimento, di stipulare contratti con l’Amministrazione scolastica.
L’azione giudiziaria è finalizzata alla accelerazione del procedimento di riconoscimento del titolo, con due diverse modalità.
1) Proposizione del ricorso per impugnare al TAR del Lazio il silenzio inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, laddove siano già trascorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento, e non siano passati più di 12 mesi dalla scadenza del predetto termine. Ove siano trascorsi 12 mesi, l’Amministrazione va rimessa in termini e bisogna comunque attendere un nuovo periodo di 120 giorni prima di proporre il ricorso al TAR.
2) proposizione del giudizio di ottemperanza al TAR Lazio o al Consiglio di Stato (in relazione a quale organo abbia accolto il ricorso) per i docenti che abbiano impugnato il provvedimento di diniego del riconoscimento, e abbiano ottenuto una sentenza favorevole.
In entrambi i casi, il Giudice Amministrativo nominerà un “Commissario ad acta” che, con i poteri del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sarà tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento.
Peraltro, nelle sentenze più recenti, la sezione IV bis del TAR del Lazio ha nominato come “Commissario ad acta” un funzionario dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, sottraendo quindi di fatto la competenza alla Direzione Generale del Ministero.
Segnaliamo poi che in una recente sentenza della Sezione III bis del TAR del Lazio, firmata dal Consigliere Giovanni Caputi, è stato disposto – citando giurisprudenza comunitaria – che “Sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità […], nonché a quelli declinati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato”. Il TAR Lazio si è quindi immediatamente adeguato al disposto dell’Adunanza Plenaria. Peraltro, sia il TAR Lazio che il Consiglio di Stato, negli ultimi sei mesi avevano sospeso il giudizio sui riconoscimenti, in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria. Allo stesso modo hanno provveduto alcuni giudici del lavoro, che sono chiamati a pronunciarsi su tutto ciò che accade dopo la formazione delle graduatorie.
Purtroppo, siccome sono tantissimi i ricorsi depositati, la Sezione IV bis del TAR Lazio è un po’ lenta nella fissazione delle udienze sull’impugnazione del silenzio. Stiamo quindi sollecitando la fissazione di Camere di Consiglio straordinarie per la decisione di questi ricorsi, che generalmente venivano definiti in un paio di mesi. Non è logico infatti dover attendere un anno per questo tipo di sentenze semplificate, ma il problema lo deve risolvere il TAR Lazio.
Il nostro Studio, con l’aiuto di tanti amici e colleghi, sta percorrendo con determinazione sia la via politica che quella giudiziaria.
Siamo fermamente convinti che l’ora “X” del riconoscimento del titolo sia ormai scoccata. E che presto ognuno di voi potrà riprendersi assumere l’incarico di insegnamento in relazione all’effettiva posizione nelle graduatorie scolastiche.

Avv. Francesco Vannicelli
Avv. Biancamaria Celletti

Roma, 15 gennaio 2023

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